Onorevoli Colleghi! - I cittadini stranieri presenti in Italia sono oltre 3.500.000. La popolazione straniera aumenta non solo per effetto dei nuovi arrivi, ma anche per l'incremento delle nascite di bambine e bambini figli di cittadini immigrati, fenomeno che ormai incide per circa il 10 per cento sulle nascite complessive del Paese. Dei 665.626 minori stranieri presenti nel nostro Paese, pari al 22,6 per cento della popolazione straniera stimata come soggiornante in Italia alla fine dell'anno 2006, ben 398.295, ossia il 59,8 per cento, risulta nato in Italia.
      Da una recente analisi del Centro studi investimenti sociali (Censis) risulta che negli ultimi cinque anni il numero di studenti stranieri nelle classi italiane è più che raddoppiato. Dai 239.808 dell'anno scolastico 2002/2003 si è passati agli oltre 500.000 dell'anno scolastico 2006/2007, con un'incidenza sul totale degli alunni pari al 5,6 per cento. In particolare, tra gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 il tasso di crescita è oscillato tra il 12,8 per cento della scuola primaria e il 23,8 per cento della scuola secondaria di secondo grado. Tali dati hanno aperto importanti questioni non solo rispetto alla capacità di inserimento e di accoglienza delle strutture scolastiche, ma anche rispetto alla sostenibilità del fenomeno per tali strutture.
      Secondo le più recenti proiezioni demografiche, inoltre, la presenza di studenti stranieri in Italia continuerà a crescere nel prossimo decennio per poi stabilizzarsi. In considerazione di ciò risulta evidente che il problema dell'inserimento degli studenti

 

Pag. 2

stranieri nella scuola dell'obbligo deve essere affrontato in modo strutturale. Finora, infatti, sia per il numero relativamente limitato degli stranieri, sia perché ha prevalso la scelta di dare al problema un profilo localistico, si è lasciata l'iniziativa alle singole scuole e agli enti locali. Nonostante in molti casi, grazie alla sinergia di questi soggetti, siano stati attivati interventi meritevoli, occorre una risposta complessiva che definisca alcune priorità nell'accoglienza e nella formazione degli studenti stranieri.
      D'altra parte, esistono anche ulteriori aspetti di criticità, che rendono non più rinviabile un'iniziativa legislativa organica. I dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione evidenziano come il problema dei ripetenti e della dispersione scolastica incida soprattutto sui ragazzi stranieri. Secondo tali dati, ad esempio, il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado e arriva al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione si rilevano inoltre incongruenze tra la classe frequentata e l'età, incongruenze che riguardano circa il 75 per cento degli studenti stranieri.
      Non meno rilevanti sono i dati relativi alle iscrizioni ai diversi cicli di istruzione. Se il passaggio dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria di secondo grado è caratterizzato da un basso numero di iscrizioni di studenti stranieri, ancor più marcato è il divario tra studenti italiani e stranieri che accedono all'università dopo la scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti stranieri immatricolati nelle università italiane nel 2006 sono meno della metà della media europea, ovvero il 2,28 per cento del totale; ma poiché tale percentuale comprende anche coloro che studiano in Italia grazie al visto di studio, il numero degli immatricolati stranieri provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado è residuale.
      Oltre a fattori di ordine generale che riguardano le politiche sull'immigrazione, il problema della dispersione scolastica e dell'emarginazione dei giovani stranieri deve, in primo luogo, essere affrontato attraverso interventi organici tesi a migliorare l'insegnamento della lingua italiana e a garantire, attraverso la mediazione linguistico culturale, la socializzazione tra pari e il rapporto tra scuola e famiglia immigrata. A tale fine la presente proposta di legge istituisce nella scuola dell'obbligo la figura del mediatore linguistico culturale e dispone che una parte di fondi destinati all'aggiornamento dei docenti sia mirata all'insegnamento dell'italiano agli stranieri.
      L'articolo 1 stabilisce che i minori stranieri hanno diritto all'istruzione per almeno dieci anni, nonché il principio generale in base al quale l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
      L'articolo 2 destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali, sulle tematiche della presente proposta di legge, una quota non inferiore al 10 per cento degli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola. Tali interventi sono mirati, in particolare, a formare i docenti all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
      L'articolo 3 istituisce la figura professionale del mediatore linguistico culturale; ad esso sono attribuite le funzioni di provvedere all'accoglienza e all'inserimento degli studenti stranieri nelle classi; di favorire il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli allievi; di supportare la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti; di promuovere la valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli studenti; di proporre progetti di educazione interculturale; di partecipare alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di
 

Pag. 3

integrare ed estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola; di collaborare agli scambi culturali previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la formazione di questa figura professionale l'articolo 7 stabilisce l'istituzione, attraverso un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di corsi di specializzazione di mediazione linguistica culturale.
      L'articolo 8 stabilisce i requisiti di accesso e le modalità concorsuali per i mediatori linguistici culturali. I restanti articoli disciplinano invece altri fondamentali aspetti per l'inserimento di questo profilo professionale nell'ambito degli istituti scolastici, prevedendo le modalità di individuazione delle dotazioni organiche (articolo 4), le assegnazioni alle classi (articolo 5), nonché gli aspetti relativi all'orario di lavoro e alla retribuzione (articolo 6).
      L'articolo 9, infine, riguarda la copertura finanziaria.
 

Pag. 4